[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″ custom_padding=”54px||54px|” locked=”off”][et_pb_row column_structure=”1_3,2_3″ _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” custom_padding=”6px|||”][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_button button_url=”https://t2d.it/prodotti-e-soluzioni/t2d-specialties/” button_text=”Prodotti T2D per SUPERBONUS” button_alignment=”center” _builder_version=”4.5.3″ background_layout=”dark” hover_enabled=”0″ locked=”off” custom_button=”on” button_icon=”%%57%%” button_on_hover=”off”]
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Demolizione e ricostruzione con i Superbonus 110%.

Tutte le nuove opportunitร  in base al โ€œDecreto Rilancioโ€ e al โ€œDecreto Semplificazioniโ€

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La conversione in legge del DL 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto โ€œDecreto Rilancioโ€ e del DL 16 luglio 2020, n. 76, cosiddetto โ€œDecreto Semplificazioniโ€ hanno introdotto incentivi per efficientamento energetico e Sisma Bonus particolarmente rilevanti, ampliando inoltre in modo significativo il concetto di โ€œDemolizione e ricostruzioneโ€ inteso come intervento di ristrutturazione edilizia, e quindi compatibile con lโ€™applicazione dei bonus fiscali, sia nuovi che preesistenti.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.5.3″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” custom_padding=”0px||||false|false” hover_enabled=”0″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.5.3″ hover_enabled=”0″]

Alla luce di questi provvedimenti gli interventi di โ€œDemolizione e ricostruzioneโ€ diventano quindi una grande opportunitร  per rinnovare il parco edilizio nazionale garantendo lโ€™ottenimento dei massimi standard di efficienza energetica e sicurezza sismica degli edifici, altrimenti non ottenibili con interventi di riqualificazione e miglioramento dellโ€™esistente.

In questo contributo si aggiorna il quadro legislativo risultante e si esemplificano le opportunitร  di usufruire in tale ambito del Superbonus 110% e delle altre detrazioni fiscali attualmente previste.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” custom_padding=”6px|||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.5.3″ text_font=”|700|||||||” text_font_size=”22px” min_height=”0px” custom_padding=”||3px|||”]

 

Demolizione e ricostruzione: ridefinizione e riferimenti legislativi aggiornati

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”3.27.4″ custom_padding=”0px||0px|||”]

ย La Legge n. 120 del 11/09/2020 (G.U. n. 228 del 14/09/2020), di conversione del DL 16/07/2020 n. 76 (cosiddetto Decreto Semplificazioni) รจ intervenuto apportando significative modifiche al D.P.R. 380 (cosiddetto Testo Unico dellโ€™Edilizia).

In particolare, al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonchรฉ di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, lโ€™art. 10 della Legge n. 120/2020 amplia il campo degli interventi di ristrutturazione edilizia definiti allโ€™art. 3 โ€œDefinizione degli interventi ediliziโ€, introducendo al comma 1, lettera d) del D.P.R. 380/2001 quanto segue:

โ€œNellโ€™ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresรฌ gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per lโ€™adeguamento alla normativa antisismica, per lโ€™applicazione della normativa sullโ€™accessibilitร , per lโ€™istallazione di impianti tecnologici e per lโ€™efficientamento energetico. Lโ€™intervento puรฒ prevedere altresรฌ, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchรฉ sia possibile accertarne la preesistente consistenza.โ€

Inoltre, allโ€™art. 2-bis del D.P.R. 380/2001 โ€œDeroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricatiโ€, comma 1-ter, รจ stato precisato:

โ€œIn ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dellโ€™area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione รจ comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per lโ€™intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dellโ€™altezza massima dellโ€™edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.โ€

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.5.3″ background_color=”#eaeaea” custom_padding=”8px|10px|8px|10px|false|false”]

Il Decreto Semplificazioni chiarisce in modo univoco che la โ€œDemolizione e ricostruzioneโ€ รจ a tutti gli effetti un intervento di โ€œRistrutturazione ediliziaโ€ anche quando lโ€™edificio viene ricostruito:

  • con diversa sagoma
  • con diversi prospetti
  • con diversa area di sedime
  • con diverse caratteristiche planivolumetriche e tipologiche
  • con incrementi di volumetria, ove consentiti dalla legislazione e ove previsti da strumenti urbanistici comunali

Vengono cosรฌ eliminati alcuni dubbi interpretativi e limitazioni, che hanno finora frenato la sostituzione edilizia.
Inoltre, in virtรน delle deroghe sui limiti di distanza, la demolizione e ricostruzione puรฒ avvenire:

  • rispettando i limiti di distanza legittimamente preesistenti
  • realizzando gli incentivi volumetrici eventualmente previsti anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dellโ€™altezza massima dellโ€™edificio demolito

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Demolizione e ricostruzione: ulteriori agevolazioni nel computo della volumetria

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”3.27.4″ custom_padding=”0px||0px|||”]

Nel computo della volumetria di un edificio oggetto di โ€œDemolizione e ricostruzioneโ€ inteso come intervento di ristrutturazione edilizia, anche laddove si operi senza incremento di volumetria, รจ possibile avvalersi di unโ€™ulteriore agevolazione in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 73 del 14/07/2020 (G.U. n. 175 del 14/07/2020) che, allโ€™art. 13, comma 1, lettera b), recita testualmente:

โ€œNel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalitร  di cui al medesimo decreto legislativo, non รจ considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, รจ permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietร , alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonchรฉ alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.โ€

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.5.3″ background_color=”#eaeaea” custom_padding=”8px|10px|8px|10px|false|false”]

In altri termini, laddove si realizzino pareti con trasmittanza inferiore di almeno il 10% rispetto ai requisiti limite previsti, lโ€™extraspessore della parete correlato a tale riduzione di trasmittanza non viene considerato nella determinazione dei volumi.

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Demolizione e ricostruzione: dove รจ consentita con limitazioni

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”3.27.4″ custom_padding=”0px||0px|||”]

Purtroppo il legislatore ha deciso di introdurre una limitazione alle zone urbane in cui attuare in modo semplificato gli interventi di โ€œDemolizione ricostruzioneโ€ Lโ€™art. 2-bis del D.P.R. 380/2001, comma 1-ter, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni, specifica infatti dove gli interventi di demolizione e ricostruzione devono sottostare a limiti piรน restrittivi:

โ€œNelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nellโ€™ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela.โ€

Lโ€™art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 380/2001, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni, precisa inoltre:

โ€œRimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonchรฉ, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.โ€

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.5.3″ background_color=”#eaeaea” custom_padding=”8px|10px|8px|10px|false|false”]

Se da un lato puรฒ essere comprensibile tutelare gli edifici storici sottoposti a vincoli monumentali e artistici, che caratterizzano i centri storici di molte cittร  italiane, il fatto di estendere le limitazioni alle zone omogenee A o a quelle ad esse assimilabili in base a disposti regionali e comunali รจ un controsenso che contraddice gli obiettivi dichiarati dal legislatore di favorire la rigenerazione urbana, lโ€™efficientamento energetico, la messa in sicurezza sismica, impedendo in molti casi di intervenire su edifici vetusti e privi di pregio architettonico, e limitando di fatto i potenziali benefici attesi anche in termini di rilancio dellโ€™economia e del settore delle costruzioni.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.5.3″ text_font=”|700|||||||” text_font_size=”22px” custom_padding=”||1px|||”]

 

Demolizione e ricostruzione: opportunitร  di usufruire del Superbonus 110%

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.5.3″ custom_padding=”0px||0px|||”]

Lโ€™aver chiarito che la โ€œDemolizione e ricostruzioneโ€, nella piรน ampia accezione dei termini precedentemente esposti, รจ a tutti gli effetti un intervento di โ€œRistrutturazione ediliziaโ€ apre lโ€™opportunitร  di accedere anche per essa a tutte le agevolazioni fiscali disponibili.

La Legge n. 77 del 17/07/2020 (G.U. n. 180 del 18/07/2020), di conversione del DL 19/05/2020 n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio), allโ€™art. 119 โ€œIncentivi per lโ€™efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettriciโ€ che disciplina il cosiddetto Superbonus 110%, lo esplicita precisando quanto segue:

โ€œNel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi allโ€™agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui allโ€™articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.โ€.

Per quanto concerne gli interventi di demolizione e ricostruzione รจ opportuno precisare ulteriori aspetti concernenti la corretta definizione dei massimali di spesa e di detrazione fruibili ai fini dellโ€™applicazione del Superbonus 110%, aspetti che sono stati oggetto di specifici chiarimenti ministeriali:

  • come detto in precedenza, rientra nel concetto di demolizione e ricostruzione anche la ricostruzione dellโ€™edificio che determini un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, semprechรฉ le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione. Di conseguenza, non rileva la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unitร  immobiliari rispetto al preesistente;
  • per gli interventi antisismici, nel caso di lavori che comportino lโ€™accorpamento di piรน unitร  abitative o la suddivisione in piรน immobili di unโ€™unica unitร  abitativa, per lโ€™individuazione del limite di spesa ammesso alla detrazione, vanno considerate le unitร  immobiliari censite in catasto allโ€™inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

I requisiti per accedere al nuovo Superbonus del 110% previsto dal Decreto Rilancio, esplicitati nellโ€™art. 119 sono molteplici e piuttosto articolati. Si rimanda per approfondimenti al suddetto articolo del disposto normativo ed ai relativi provvedimenti attuativi (Circolare n. 24/E del 8 agosto 2020 dellโ€™Agenzia delle Entrate, D.M. 06/08/2020 โ€œRequisiti tecnici per lโ€™accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus.โ€ (Decreto Requisiti), D.M. 06/08/2020 โ€œRequisiti delle asseverazioni per lโ€™accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus.โ€ (Decreto Asseverazioni)).

Tuttavia รจ possibile affermare che, almeno per quanto riguarda gli aspetti prestazionali (miglioramento di almeno due classi energetiche e riduzione della classe di rischio sismico in primis), essi risulteranno sempre ampiamente e facilmente soddisfatti laddove si proceda alla demolizione e ricostruzione di un edificio esistente.

Si tenga presente che il prerequisito fondamentale per accedere al Superbonus per i diversi interventi di efficientamento energetico รจ infatti quello di assicurare un miglioramento di almeno due classi energetiche dellโ€™edificio. Interventi parziali sullโ€™esistente, quali per esempio lโ€™applicazione di un rivestimento a cappotto, non consentono in molti casi di ottenere il soddisfacimento di questo requisito se non abbinati ad altri interventi che solitamente devono riguardare gli aspetti impiantistici. Sempre a titolo esemplificativo, interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale realizzati su edifici con 2 o piรน U.I. non indipendenti dotate di impianti autonomi, impongono la realizzazione di impianti centralizzati, realizzabili in caso di demolizione e ricostruzione; se la sostituzione viene invece prevista come intervento parziale sullโ€™esistente, essa risulta difficilmente attuabile, richiedendo opere invasive non compatibili con la contemporanea occupazione degli ambienti abitativi.

In ogni caso, interventi parziali su edifici esistenti che ricadono attualmente in classi energetiche E, F, G possono portare al piรน ad elevare la classe energetica rispettivamente alla C, D, E. La demolizione e ricostruzione consente di realizzare edifici NZEB in classe A4, la migliore prevista dallโ€™attuale classificazione.

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Demolizione e ricostruzione: sintesi delle agevolazioni fiscali disponibili

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.5.3″ custom_padding=”0px||0px|||”]

Le fattispecie che godono di incentivi fiscali applicabili anche agli interventi di ristrutturazione edilizia tramite โ€œDemolizione e ricostruzioneโ€ sono molteplici. Lโ€™Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che, qualora si realizzino piรน interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, รจ possibile fruire di ciascuna agevolazione, nellโ€™ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione (Circolare n. 24/E del 8 agosto 2020 dellโ€™Agenzia delle Entrate; Risoluzione n. 60/E del 28 settembre 2020 dellโ€™Agenzia delle Entrate). In base a tale principio, e considerando il combinato disposto dei diversi provvedimenti legislativi, nel caso di intervento di ristrutturazione edilizia realizzato tramite โ€œDemolizione e ricostruzioneโ€ dellโ€™edificio, lโ€™insieme delle agevolazioni fruibili che ne consegue รจ sintetizzato in tab. 1 e tab. 2.

Con riferimento al Superbonus 110% introdotto dal Decreto Rilancio, nel caso di โ€œDemolizione e ricostruzioneโ€ trovano applicazione contemporaneamente tutti gli interventi โ€œtrainantiโ€ che danno accesso alla detrazione [tab. 1].

[/et_pb_text][et_pb_image src=”https://t2d.it/wp-content/uploads/2021/02/tab1.jpg” title_text=”tab1″ align=”center” _builder_version=”4.5.3″ _module_preset=”default”][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.5.3″ custom_padding=”0px||0px|||”]

Con lโ€™applicazione di uno o piรน interventi trainanti di tab. 1, il Decreto Rilancio definisce poi una serie di altri interventi di efficientamento energetico, cosiddetti trainati, che, se eseguiti congiuntamente a quelli principali, possono beneficiare a loro volta del Superbonus 110%. Nel caso di โ€œDemolizione e ricostruzioneโ€ quelli che sicuramente possono essere eseguiti insieme agli interventi trainanti, sono riportati in tab. 2.

[/et_pb_text][et_pb_image src=”https://t2d.it/wp-content/uploads/2021/02/tab2.jpg” title_text=”tab2″ align=”center” _builder_version=”4.5.3″ _module_preset=”default”][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.5.3″ background_color=”#eaeaea” custom_padding=”8px|10px|8px|10px|false|false”]

รˆ opportuno ricordare che, per ogni fattispecie di intervento, vale il principio secondo cui lโ€™intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati (criterio generale espresso nella Circolare n. 57/E del 24/02/1998, Ministero delle Finanze, anche con riferimento a spese di manutenzione ordinaria conseguenti alla realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia, principio riconfermato poi nella Risoluzione n. 147/E del 29 novembre 2017 dellโ€™Agenzia delle Entrate e nella Risposta n. 455 del 7 ottobre 2020 dellโ€™Agenzia delle Entrate). La detrazione prevista per gli interventi antisismici puรฒ quindi essere applicata, per esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, ecc.) e straordinaria, necessarie al completamento dellโ€™opera. Lo stesso dicasi per altre opere, per esempio rifacimento impianti elettrici, idraulici e igienico sanitari, demolizione e ricostruzione di pareti e muri interni, ecc., che รจ necessario prevedere per attuare compiutamente interventi di efficientamento energetico.

Ovviamente, nel caso in cui gli interventi di categoria inferiore realizzati possano essere contemplati sia nelle agevolazioni per la riqualificazione energetica o il miglioramento sismico, sia in quelle per la ristrutturazione edilizia, il contribuente puรฒ fruire, per le medesime spese, soltanto dellโ€™uno o dellโ€™altro beneficio.

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ย Alcune delucidazioni sulla differenza (importante) tra spesa massima ammissibile e detrazione massima ammissibile.

Spesa massima

Quando parliamo di spesa massima ci riferiamo direttamente al tetto massimo di investimento sostenuto dal committente, sulla base del quale calcolare la detrazione massima.

Esempio: vogliamo beneficiare del Superbonus 110% per interventi di isolamento termico delle strutture opache per un edificio di 6 unitร  immobiliari. A quanto ammonta la spesa massima e quale detrazione potrร  raggiungere il condominio saturando la spesa massima?
Per un edificio di 6 unitร  immobiliari, la spesa massima sarร  pari a:
40.000 โ‚ฌ x 6 = 240.000 โ‚ฌ
Ammettendo di saturare lโ€™investimento, avremo una detrazione massima allโ€™aliquota del 110% di 240.000 โ‚ฌ x 1,10 = 264.000 โ‚ฌ

Detrazione massima

Quando parliamo di detrazione massima, il limite si sposta sulla cifra alla quale รจ giร  applicata lโ€™aliquota percentuale relativa al bonus fiscale spettante.

Esempio: vogliamo eseguire un intervento di sostituzione delle finestre comprensive di infissi. La detrazione massima ammissibile รจ di 60.000 โ‚ฌ per ogni U.I.. A quanto puรฒ ammontare la spesa sostenuta?
Se lโ€™intervento rientrasse nel normale Ecobonus (art. 1, comma 345 Legge 296/2006) si avrebbe attualmente diritto ad unโ€™aliquota di detrazione del 50%. La spesa massima ammissibile sarebbe quindi: 60.000 โ‚ฌ / 0,50 = 120.000 โ‚ฌ
Se lโ€™intervento rientrasse come intervento trainato nel Superbonus 110% la spesa massima ammissibile diventerebbe: 60.000 โ‚ฌ / 1,10 = 54.545 โ‚ฌ

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.5.3″ text_font=”|700|||||||” text_font_size=”22px” custom_padding=”||1px|||”]

 

Estensione del Superbonus 110% al Sismabonus per lโ€™acquisto di unitร  immobiliari antisismiche

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.5.3″ custom_padding=”0px||0px|||”]

Il cosiddetto โ€œSismabonus acquistiโ€, introdotto nel 2017 limitatamente alla zona sismica 1, esteso poi dal 1 maggio 2019 anche alle zone sismiche 2, 3, consiste in una detrazione fiscale di cui puรฒ avvalersi chi compra, entro 18 mesi dal termine dei lavori, unitร  immobiliari da imprese che hanno provveduto alla demolizione e ricostruzione dellโ€™edificio anche con variazione volumetrica rispetto al preesistente edificio e conseguendo la riduzione di almeno una classe di rischio sismico [tab. 3].

Per effetto di quanto disposto dallโ€™art. 119 del Decreto Rilancio, anche tale detrazione รจ elevata al 110% delle spese sostenute dal 1ยฐ luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (Risposta ad interpello n. 325 del 09/09/2020 dellโ€™Agenzia delle Entrate).

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Il Superbonus 110% influisce positivamente anche sul Sismabonus acquisti portando lโ€™ammontare della detrazione a favore dellโ€™acquirente ad un valore pari a โ‚ฌ 96.000 x 1,10 = โ‚ฌ 105.600, indipendentemente dal passaggio a una o due classi di rischio inferiori.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.5.3″ text_font=”|700|||||||” text_font_size=”22px” custom_padding=”||1px|||”]

 

Sconto e cessione del credito

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.5.3″ custom_padding=”0px||0px|||”]

Pur non entrando nel merito delle procedure ed adempimenti previsti, รจ importante evidenziare che il Decreto Rilancio, allโ€™art. 121, introduce per tutte le fattispecie di interventi qui descritti la possibilitร  di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cd. sconto in fattura). Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta con facoltร  di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltร  di successive cessioni.

Queste opportunitร  eliminano il problema, spesso determinante nel limitare lโ€™accesso alle agevolazioni, dellโ€™eventuale incapienza da parte del fruitore delle agevolazioni. Si rimanda al Provvedimento Prot. n. 283847/2020 del 8 agosto 2020 dellโ€™Agenzia delle Entrate per approfondimenti sulle modalitร  di adesione alle opzioni dello sconto e cessione del credito, che esulano dagli scopi del presente articolo.

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Termini temporali delle agevolazioni

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.5.3″ custom_padding=”0px||0px|||”]

La durata delle agevolazioni descritte รจ attualmente stabilita, salvo possibili future proroghe, fino al 31/12/2021, eccetto per la detrazione del 50% sulle spese di ristrutturazione edilizia con massimale di โ‚ฌ 96.000 per U.I., attualmente in essere fino al 31/12/2020 (poi scenderebbe al 36% con massimale di โ‚ฌ 48.000 per U.I.), ma che si ritiene molto probabile verrร  mantenuta tale con proroga alla medesima scadenza delle altre.

Nellโ€™ambito del Superbonus 110% e limitatamente al caso in cui gli interventi siano effettuati da Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) comunque denominati, nonchรฉ dagli enti aventi le medesime finalitร  sociali, la detrazione del 110% puรฒ essere applicata alle spese sostenute fino al 30/06/2022.

รˆ opportuno segnalare che, in base alle informazioni ad oggi disponibili, sono giร  in discussione a livello governativo proposte per prorogare il Superbonus fino al 2023 o 2024.

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CONCLUSIONI

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Il nuovo quadro legislativo configuratosi a seguito dei decreti di recente emanazione (Decreto Semplificazioni, Decreto Rilancio e relativi provvedimenti attuativi) rende particolarmente appetibile progettare e realizzare interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici tramite โ€œDemolizione e ricostruzioneโ€, potendo contare su agevolazioni fiscali significative (Superbonus 110% in primis) e potenzialmente fruibili da tutti grazie allโ€™introduzione dello sconto o cessione del credito.

La demolizione e ricostruzione rappresenta il migliore strumento per rinnovare concretamente il patrimonio edilizio aumentando nel contempo la sicurezza, la qualitร  del costruito, il comfort abitativo e riducendo il fabbisogno energetico. Essa รจ oggi vantaggiosa sia per motivi tecnici che economici:

  • permette di realizzare edifici dotati della massima sicurezza sismica, della massima efficienza energetica e di livelli di comfort che รจ certamente impossibile ottenere con interventi parziali di miglioramento sismico o efficientamento energetico;
  • il pacchetto di agevolazioni fiscali oggi disponibili rende tali interventi economicamente sostenibili e convenienti anche rispetto ad interventi parziali.

Il Consorzio POROTONยฎ Italia, per quanto di sua competenza, offre il proprio supporto tecnico per individuare le migliori soluzioni costruttive per le strutture opache verticali dellโ€™involucro edilizio.

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