[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″ custom_padding=”54px||54px|” locked=”off”][et_pb_row column_structure=”1_3,2_3″ _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” custom_padding=”6px|||”][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_button button_url=”https://t2d.it/prodotti-e-soluzioni/t2d-specialties/” button_text=”Prodotti T2D per SUPERBONUS” button_alignment=”center” _builder_version=”4.5.3″ background_layout=”dark” hover_enabled=”0″ locked=”off” custom_button=”on” button_icon=”%%57%%” button_on_hover=”off”]
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Demolizione e ricostruzione con i Superbonus 110%.
Tutte le nuove opportunitร in base al โDecreto Rilancioโ e al โDecreto Semplificazioniโ
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La conversione in legge del DL 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto โDecreto Rilancioโ e del DL 16 luglio 2020, n. 76, cosiddetto โDecreto Semplificazioniโ hanno introdotto incentivi per efficientamento energetico e Sisma Bonus particolarmente rilevanti, ampliando inoltre in modo significativo il concetto di โDemolizione e ricostruzioneโ inteso come intervento di ristrutturazione edilizia, e quindi compatibile con lโapplicazione dei bonus fiscali, sia nuovi che preesistenti.
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Alla luce di questi provvedimenti gli interventi di โDemolizione e ricostruzioneโ diventano quindi una grande opportunitร per rinnovare il parco edilizio nazionale garantendo lโottenimento dei massimi standard di efficienza energetica e sicurezza sismica degli edifici, altrimenti non ottenibili con interventi di riqualificazione e miglioramento dellโesistente.
In questo contributo si aggiorna il quadro legislativo risultante e si esemplificano le opportunitร di usufruire in tale ambito del Superbonus 110% e delle altre detrazioni fiscali attualmente previste.
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Demolizione e ricostruzione: ridefinizione e riferimenti legislativi aggiornati
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ย La Legge n. 120 del 11/09/2020 (G.U. n. 228 del 14/09/2020), di conversione del DL 16/07/2020 n. 76 (cosiddetto Decreto Semplificazioni) รจ intervenuto apportando significative modifiche al D.P.R. 380 (cosiddetto Testo Unico dellโEdilizia).
In particolare, al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonchรฉ di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, lโart. 10 della Legge n. 120/2020 amplia il campo degli interventi di ristrutturazione edilizia definiti allโart. 3 โDefinizione degli interventi ediliziโ, introducendo al comma 1, lettera d) del D.P.R. 380/2001 quanto segue:
โNellโambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresรฌ gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per lโadeguamento alla normativa antisismica, per lโapplicazione della normativa sullโaccessibilitร , per lโistallazione di impianti tecnologici e per lโefficientamento energetico. Lโintervento puรฒ prevedere altresรฌ, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchรฉ sia possibile accertarne la preesistente consistenza.โ
Inoltre, allโart. 2-bis del D.P.R. 380/2001 โDeroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricatiโ, comma 1-ter, รจ stato precisato:
โIn ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dellโarea di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione รจ comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per lโintervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dellโaltezza massima dellโedificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.โ
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Il Decreto Semplificazioni chiarisce in modo univoco che la โDemolizione e ricostruzioneโ รจ a tutti gli effetti un intervento di โRistrutturazione ediliziaโ anche quando lโedificio viene ricostruito:
- con diversa sagoma
- con diversi prospetti
- con diversa area di sedime
- con diverse caratteristiche planivolumetriche e tipologiche
- con incrementi di volumetria, ove consentiti dalla legislazione e ove previsti da strumenti urbanistici comunali
Vengono cosรฌ eliminati alcuni dubbi interpretativi e limitazioni, che hanno finora frenato la sostituzione edilizia.
Inoltre, in virtรน delle deroghe sui limiti di distanza, la demolizione e ricostruzione puรฒ avvenire:
- rispettando i limiti di distanza legittimamente preesistenti
- realizzando gli incentivi volumetrici eventualmente previsti anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dellโaltezza massima dellโedificio demolito
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Demolizione e ricostruzione: ulteriori agevolazioni nel computo della volumetria
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Nel computo della volumetria di un edificio oggetto di โDemolizione e ricostruzioneโ inteso come intervento di ristrutturazione edilizia, anche laddove si operi senza incremento di volumetria, รจ possibile avvalersi di unโulteriore agevolazione in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 73 del 14/07/2020 (G.U. n. 175 del 14/07/2020) che, allโart. 13, comma 1, lettera b), recita testualmente:
โNel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalitร di cui al medesimo decreto legislativo, non รจ considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, รจ permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietร , alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonchรฉ alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.โ
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In altri termini, laddove si realizzino pareti con trasmittanza inferiore di almeno il 10% rispetto ai requisiti limite previsti, lโextraspessore della parete correlato a tale riduzione di trasmittanza non viene considerato nella determinazione dei volumi.
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Demolizione e ricostruzione: dove รจ consentita con limitazioni
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Purtroppo il legislatore ha deciso di introdurre una limitazione alle zone urbane in cui attuare in modo semplificato gli interventi di โDemolizione ricostruzioneโ Lโart. 2-bis del D.P.R. 380/2001, comma 1-ter, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni, specifica infatti dove gli interventi di demolizione e ricostruzione devono sottostare a limiti piรน restrittivi:
โNelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nellโambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela.โ
Lโart. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 380/2001, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni, precisa inoltre:
โRimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonchรฉ, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.โ
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Se da un lato puรฒ essere comprensibile tutelare gli edifici storici sottoposti a vincoli monumentali e artistici, che caratterizzano i centri storici di molte cittร italiane, il fatto di estendere le limitazioni alle zone omogenee A o a quelle ad esse assimilabili in base a disposti regionali e comunali รจ un controsenso che contraddice gli obiettivi dichiarati dal legislatore di favorire la rigenerazione urbana, lโefficientamento energetico, la messa in sicurezza sismica, impedendo in molti casi di intervenire su edifici vetusti e privi di pregio architettonico, e limitando di fatto i potenziali benefici attesi anche in termini di rilancio dellโeconomia e del settore delle costruzioni.
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Demolizione e ricostruzione: opportunitร di usufruire del Superbonus 110%
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.5.3″ custom_padding=”0px||0px|||”]
Lโaver chiarito che la โDemolizione e ricostruzioneโ, nella piรน ampia accezione dei termini precedentemente esposti, รจ a tutti gli effetti un intervento di โRistrutturazione ediliziaโ apre lโopportunitร di accedere anche per essa a tutte le agevolazioni fiscali disponibili.
La Legge n. 77 del 17/07/2020 (G.U. n. 180 del 18/07/2020), di conversione del DL 19/05/2020 n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio), allโart. 119 โIncentivi per lโefficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettriciโ che disciplina il cosiddetto Superbonus 110%, lo esplicita precisando quanto segue:
โNel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi allโagevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui allโarticolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.โ.
Per quanto concerne gli interventi di demolizione e ricostruzione รจ opportuno precisare ulteriori aspetti concernenti la corretta definizione dei massimali di spesa e di detrazione fruibili ai fini dellโapplicazione del Superbonus 110%, aspetti che sono stati oggetto di specifici chiarimenti ministeriali:
- come detto in precedenza, rientra nel concetto di demolizione e ricostruzione anche la ricostruzione dellโedificio che determini un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, semprechรฉ le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione. Di conseguenza, non rileva la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unitร immobiliari rispetto al preesistente;
- per gli interventi antisismici, nel caso di lavori che comportino lโaccorpamento di piรน unitร abitative o la suddivisione in piรน immobili di unโunica unitร abitativa, per lโindividuazione del limite di spesa ammesso alla detrazione, vanno considerate le unitร immobiliari censite in catasto allโinizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
I requisiti per accedere al nuovo Superbonus del 110% previsto dal Decreto Rilancio, esplicitati nellโart. 119 sono molteplici e piuttosto articolati. Si rimanda per approfondimenti al suddetto articolo del disposto normativo ed ai relativi provvedimenti attuativi (Circolare n. 24/E del 8 agosto 2020 dellโAgenzia delle Entrate, D.M. 06/08/2020 โRequisiti tecnici per lโaccesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus.โ (Decreto Requisiti), D.M. 06/08/2020 โRequisiti delle asseverazioni per lโaccesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus.โ (Decreto Asseverazioni)).
Tuttavia รจ possibile affermare che, almeno per quanto riguarda gli aspetti prestazionali (miglioramento di almeno due classi energetiche e riduzione della classe di rischio sismico in primis), essi risulteranno sempre ampiamente e facilmente soddisfatti laddove si proceda alla demolizione e ricostruzione di un edificio esistente.
Si tenga presente che il prerequisito fondamentale per accedere al Superbonus per i diversi interventi di efficientamento energetico รจ infatti quello di assicurare un miglioramento di almeno due classi energetiche dellโedificio. Interventi parziali sullโesistente, quali per esempio lโapplicazione di un rivestimento a cappotto, non consentono in molti casi di ottenere il soddisfacimento di questo requisito se non abbinati ad altri interventi che solitamente devono riguardare gli aspetti impiantistici. Sempre a titolo esemplificativo, interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale realizzati su edifici con 2 o piรน U.I. non indipendenti dotate di impianti autonomi, impongono la realizzazione di impianti centralizzati, realizzabili in caso di demolizione e ricostruzione; se la sostituzione viene invece prevista come intervento parziale sullโesistente, essa risulta difficilmente attuabile, richiedendo opere invasive non compatibili con la contemporanea occupazione degli ambienti abitativi.
In ogni caso, interventi parziali su edifici esistenti che ricadono attualmente in classi energetiche E, F, G possono portare al piรน ad elevare la classe energetica rispettivamente alla C, D, E. La demolizione e ricostruzione consente di realizzare edifici NZEB in classe A4, la migliore prevista dallโattuale classificazione.
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Demolizione e ricostruzione: sintesi delle agevolazioni fiscali disponibili
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Le fattispecie che godono di incentivi fiscali applicabili anche agli interventi di ristrutturazione edilizia tramite โDemolizione e ricostruzioneโ sono molteplici. LโAgenzia delle Entrate ha inoltre precisato che, qualora si realizzino piรน interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, รจ possibile fruire di ciascuna agevolazione, nellโambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione (Circolare n. 24/E del 8 agosto 2020 dellโAgenzia delle Entrate; Risoluzione n. 60/E del 28 settembre 2020 dellโAgenzia delle Entrate). In base a tale principio, e considerando il combinato disposto dei diversi provvedimenti legislativi, nel caso di intervento di ristrutturazione edilizia realizzato tramite โDemolizione e ricostruzioneโ dellโedificio, lโinsieme delle agevolazioni fruibili che ne consegue รจ sintetizzato in tab. 1 e tab. 2.
Con riferimento al Superbonus 110% introdotto dal Decreto Rilancio, nel caso di โDemolizione e ricostruzioneโ trovano applicazione contemporaneamente tutti gli interventi โtrainantiโ che danno accesso alla detrazione [tab. 1].
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Con lโapplicazione di uno o piรน interventi trainanti di tab. 1, il Decreto Rilancio definisce poi una serie di altri interventi di efficientamento energetico, cosiddetti trainati, che, se eseguiti congiuntamente a quelli principali, possono beneficiare a loro volta del Superbonus 110%. Nel caso di โDemolizione e ricostruzioneโ quelli che sicuramente possono essere eseguiti insieme agli interventi trainanti, sono riportati in tab. 2.
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ร opportuno ricordare che, per ogni fattispecie di intervento, vale il principio secondo cui lโintervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati (criterio generale espresso nella Circolare n. 57/E del 24/02/1998, Ministero delle Finanze, anche con riferimento a spese di manutenzione ordinaria conseguenti alla realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia, principio riconfermato poi nella Risoluzione n. 147/E del 29 novembre 2017 dellโAgenzia delle Entrate e nella Risposta n. 455 del 7 ottobre 2020 dellโAgenzia delle Entrate). La detrazione prevista per gli interventi antisismici puรฒ quindi essere applicata, per esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, ecc.) e straordinaria, necessarie al completamento dellโopera. Lo stesso dicasi per altre opere, per esempio rifacimento impianti elettrici, idraulici e igienico sanitari, demolizione e ricostruzione di pareti e muri interni, ecc., che รจ necessario prevedere per attuare compiutamente interventi di efficientamento energetico.
Ovviamente, nel caso in cui gli interventi di categoria inferiore realizzati possano essere contemplati sia nelle agevolazioni per la riqualificazione energetica o il miglioramento sismico, sia in quelle per la ristrutturazione edilizia, il contribuente puรฒ fruire, per le medesime spese, soltanto dellโuno o dellโaltro beneficio.
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ย Alcune delucidazioni sulla differenza (importante) tra spesa massima ammissibile e detrazione massima ammissibile.
Spesa massima
Quando parliamo di spesa massima ci riferiamo direttamente al tetto massimo di investimento sostenuto dal committente, sulla base del quale calcolare la detrazione massima.
Esempio: vogliamo beneficiare del Superbonus 110% per interventi di isolamento termico delle strutture opache per un edificio di 6 unitร immobiliari. A quanto ammonta la spesa massima e quale detrazione potrร raggiungere il condominio saturando la spesa massima?
Per un edificio di 6 unitร immobiliari, la spesa massima sarร pari a:
40.000 โฌ x 6 = 240.000 โฌ
Ammettendo di saturare lโinvestimento, avremo una detrazione massima allโaliquota del 110% di 240.000 โฌ x 1,10 = 264.000 โฌ
Detrazione massima
Quando parliamo di detrazione massima, il limite si sposta sulla cifra alla quale รจ giร applicata lโaliquota percentuale relativa al bonus fiscale spettante.
Esempio: vogliamo eseguire un intervento di sostituzione delle finestre comprensive di infissi. La detrazione massima ammissibile รจ di 60.000 โฌ per ogni U.I.. A quanto puรฒ ammontare la spesa sostenuta?
Se lโintervento rientrasse nel normale Ecobonus (art. 1, comma 345 Legge 296/2006) si avrebbe attualmente diritto ad unโaliquota di detrazione del 50%. La spesa massima ammissibile sarebbe quindi: 60.000 โฌ / 0,50 = 120.000 โฌ
Se lโintervento rientrasse come intervento trainato nel Superbonus 110% la spesa massima ammissibile diventerebbe: 60.000 โฌ / 1,10 = 54.545 โฌ
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Estensione del Superbonus 110% al Sismabonus per lโacquisto di unitร immobiliari antisismiche
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Il cosiddetto โSismabonus acquistiโ, introdotto nel 2017 limitatamente alla zona sismica 1, esteso poi dal 1 maggio 2019 anche alle zone sismiche 2, 3, consiste in una detrazione fiscale di cui puรฒ avvalersi chi compra, entro 18 mesi dal termine dei lavori, unitร immobiliari da imprese che hanno provveduto alla demolizione e ricostruzione dellโedificio anche con variazione volumetrica rispetto al preesistente edificio e conseguendo la riduzione di almeno una classe di rischio sismico [tab. 3].
Per effetto di quanto disposto dallโart. 119 del Decreto Rilancio, anche tale detrazione รจ elevata al 110% delle spese sostenute dal 1ยฐ luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (Risposta ad interpello n. 325 del 09/09/2020 dellโAgenzia delle Entrate).
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Il Superbonus 110% influisce positivamente anche sul Sismabonus acquisti portando lโammontare della detrazione a favore dellโacquirente ad un valore pari a โฌ 96.000 x 1,10 = โฌ 105.600, indipendentemente dal passaggio a una o due classi di rischio inferiori.
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Sconto e cessione del credito
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.5.3″ custom_padding=”0px||0px|||”]
Pur non entrando nel merito delle procedure ed adempimenti previsti, รจ importante evidenziare che il Decreto Rilancio, allโart. 121, introduce per tutte le fattispecie di interventi qui descritti la possibilitร di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cd. sconto in fattura). Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta con facoltร di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltร di successive cessioni.
Queste opportunitร eliminano il problema, spesso determinante nel limitare lโaccesso alle agevolazioni, dellโeventuale incapienza da parte del fruitore delle agevolazioni. Si rimanda al Provvedimento Prot. n. 283847/2020 del 8 agosto 2020 dellโAgenzia delle Entrate per approfondimenti sulle modalitร di adesione alle opzioni dello sconto e cessione del credito, che esulano dagli scopi del presente articolo.
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Termini temporali delle agevolazioni
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.5.3″ custom_padding=”0px||0px|||”]
La durata delle agevolazioni descritte รจ attualmente stabilita, salvo possibili future proroghe, fino al 31/12/2021, eccetto per la detrazione del 50% sulle spese di ristrutturazione edilizia con massimale di โฌ 96.000 per U.I., attualmente in essere fino al 31/12/2020 (poi scenderebbe al 36% con massimale di โฌ 48.000 per U.I.), ma che si ritiene molto probabile verrร mantenuta tale con proroga alla medesima scadenza delle altre.
Nellโambito del Superbonus 110% e limitatamente al caso in cui gli interventi siano effettuati da Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) comunque denominati, nonchรฉ dagli enti aventi le medesime finalitร sociali, la detrazione del 110% puรฒ essere applicata alle spese sostenute fino al 30/06/2022.
ร opportuno segnalare che, in base alle informazioni ad oggi disponibili, sono giร in discussione a livello governativo proposte per prorogare il Superbonus fino al 2023 o 2024.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure=”2_3,1_3″ _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” custom_padding=”6px|||”][et_pb_column type=”2_3″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.5.3″ text_font=”|700|||||||” text_font_size=”22px” hover_enabled=”0″]
CONCLUSIONI
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Il nuovo quadro legislativo configuratosi a seguito dei decreti di recente emanazione (Decreto Semplificazioni, Decreto Rilancio e relativi provvedimenti attuativi) rende particolarmente appetibile progettare e realizzare interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici tramite โDemolizione e ricostruzioneโ, potendo contare su agevolazioni fiscali significative (Superbonus 110% in primis) e potenzialmente fruibili da tutti grazie allโintroduzione dello sconto o cessione del credito.
La demolizione e ricostruzione rappresenta il migliore strumento per rinnovare concretamente il patrimonio edilizio aumentando nel contempo la sicurezza, la qualitร del costruito, il comfort abitativo e riducendo il fabbisogno energetico. Essa รจ oggi vantaggiosa sia per motivi tecnici che economici:
- permette di realizzare edifici dotati della massima sicurezza sismica, della massima efficienza energetica e di livelli di comfort che รจ certamente impossibile ottenere con interventi parziali di miglioramento sismico o efficientamento energetico;
- il pacchetto di agevolazioni fiscali oggi disponibili rende tali interventi economicamente sostenibili e convenienti anche rispetto ad interventi parziali.
Il Consorzio POROTONยฎ Italia, per quanto di sua competenza, offre il proprio supporto tecnico per individuare le migliori soluzioni costruttive per le strutture opache verticali dellโinvolucro edilizio.
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