Hai bisogno di fare dei lavori di ristrutturazione a casa o per il tuo condominio? T2D è a tua disposizione anche per darti info e supportarti nella procedura per ottenere l’ecobonus 2020!
L’ecobonus 110% o anche DDL Rilancio: cos’è, come ottenerlo?
Prima di tutto, grazie al meccanismo dello sconto in fattura e quello di cessione del credito il super bonus 110% dà la possibilità di fare i lavori in casa praticamente a costo zero.
Anche se il super bonus 110% è entrato in vigore dal 1° luglio 2020, mancano ancora tutte le istruzioni operative, quindi il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ed il decreto attuativo del Ministero delle Finanze: entrambi devono essere emanati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, quindi entro fine luglio.
Ecobonus 110%, quali i requisiti, gli interventi ammessi ed i limiti di spesa
Il Decreto Rilancio è pieno di novità più che altro per quanto concerne i lavori in casa, che possono essere fatti quasi gratuitamente!
Un super ecobonus e super sismabonus, in modo da divenire senza pari e che è valido per i lavori fatti dal 1° luglio 2020 e fino alla fine di Dicembre 2021.
Per poter usare il super bonus 110% ci sono dei vincoli:
– il bonus viene erogato solo se garantisce il miglioramento di almeno 2 classi energetiche, che va dimostrato con l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato. Chi rilascia un’attestazione o un’asseverazione non precisa rischia una multa che va dai 2.000€ ai 15.000€. In più, in caso di mancata integrazione, anche in parte, dei requisiti che danno l’ecobonus 110%, l’Agenzia delle Entrate farà in modo di recuperare le somme che riguardano la detrazione che non spettava e in più l’importo che l’Amministrazione Finanziaria recupererà sarà maggiorato con l’applicazione degli interessi e le more.
Nel caso in cui non fosse possibile il “salto” di 2 classi energetiche, ne basta 1, sempre riconosciuta con l’Ape.
Gli interventi di adeguamento antisismico danno diritto anche ad una detrazione del 90% sull’acquisto di una polizza assicurativa anticalamità.
Gli interventi che si possono fare con l’Ecobonus
3 sono gli interventi coperti dal credito d’imposta del 110%.
1° innanzitutto il cappotto termico, che però deve interessare più del 25% della superficie dell’edificio, o dell’unità immobiliare locata all’interno di edifici plurifamiliari. I materiali isolanti usati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 259 del 6 novembre 2017.
Il limite max di spesa per il cappotto termico è di 50.000 € per gli edifici per una famiglia o per le unità immobiliari locate all’interno di edifici plurifamiliari che siano indipendenti e che dispongano di 1 o più accessi autonomi dall’esterno; di 40.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari (es. 4 unità per 40.000 € sarà 160.000€ max) ; 30.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari (es. 4 unità per 30.000 € sarà 120.000€ massimo).
Sono inclusi come validi anche gli interventi sulle parti comuni degli edifici o sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari locate all’interno di edifici plurifamiliari, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale già in uso con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A. I limiti di spesa per gli interventi sulle parti comuni degli edifici sono: 20.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari (es. 4 unità per 20.000 € sarà 80.000€ max); 15.000€ moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese in merito allo smaltimento dei rifiuti e alla bonifica dell’impianto (es. 4 unità per 15.000 € sarà 60.000€ massimo). Il tetto max di spesa è 30.00€ anche per le spese in merito allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Questi interventi sono gli interventi chiamati “trainanti”, quindi 1 solo di questi basta a portare al 110% il bonus in cui possono entrare gli altri interventi.
Come funziona questo super ecobonus
Per farla breve, saranno le banche, le imprese o le imprese che hanno fatto i lavori, ad anticipare le somme necessarie per fare i lavori e saranno poi loro stesse ad incassare il credito di imposta dal fisco, con la possibilità anche di cederlo ancora in passaggi successivi e senza limiti. Quindi che che ne usufruisce potrebbe cedere il credito d’imposta a questi enti terzi.
Il diritto di usufrutto dell’Ecobonus 110% lo hanno i condomini, le persone fisiche fuori dall’esercizio di attività di impresa, le arti e professioni, su unità immobiliari; anche gli Istituti autonomi case popolari (IACP); così come le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi fatti su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; le organizzazioni senza scopo di lucro di utilità sociale; le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale; le associazioni e le società sportive dilettantistiche, ma solo per i lavori destinati agli immobili o/e a parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Sarà necessario attendere l’avvio delle procedure dell’Agenzia delle Entrate per chiedere il visto di conformità che commercialisti e CAF dovranno lasciare per poter andare avanti con la richiesta del bonus e la cessione del credito.
Serve in più l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), rilasciato da un tecnico abilitato, per certificare che i lavori possono apportare un miglioramento di 2 classi energetiche, e/o la più alta raggiungibile.
Questo gap energetico va certificato sia prima che dopo i lavori, e solo da professionisti abilitati e iscritti all’albo.
Ecobonus 110%: news per le 2e case
Il super bonus del 110% prima era destinato solo all’abitazione principale, quindi la 1a casa, tendendo fuori le seconde case ma con le modifiche fatte durante la conversione in legge si è estesa anche alle seconde case.
Rimangono invece escluse le unità immobiliari che sono delle categorie catastali A/1, quindi abitazioni di tipo signorile, A/8 quindi abitazioni in ville e A/9, quindi castelli, palazzi storici o artistici.