Demolizione e ricostruzione

Demolizione e ricostruzione 

Il DL n. 76/2020 convertito in Legge n. 220/2020, chiamato decreto semplificazioni, ha  normato la materia in fatto di demolizione e ricostruzione dei fabbricati, con l’introduzione di modifiche alle norme contenute nel testo unico dell’edilizia il n. 380/2001; con preciso riferimento a quelle che sono le definizioni di interventi di demolizione e ricostruzione di immobili già esistenti e in ordine al rispetto della normativa concernente le distanze tra gli edifici per intervento di demolizione e ricostruzione tra edifici già esistenti.

In pratica nel nuovo art. 3, comma 1 lettera d) del Decreto n° 380/2001 il quale definisce il concetto di ristrutturazione edilizia, sono stati inseriti tutti gli interventi riguardanti le demolizioni e successiva ricostruzione di tutti gli edifici esistenti consentendo di variare , rispetto alla normativa precedente che lo vietava, la sagoma del fabbricato, di variare anche i prospetti rispetto a quelli originali precedenti, di collocare il fabbricato, ove demolito, su una superficie di sedime diversa su cui tracciare la pianta del manufatto da ricostruzione, di variare anche la volumetria e la tipologia del fabbricato facendo uso di tecniche e innovazioni utili per l’adeguamento alla normativa antisismica, la possibilità di installare moderni impianti tecnologici e perseguire la sostenibilità ambientale con  l’installazione di elementi utili all’efficientamento energetico. 

Decreto rilancio

È pertanto chiaramente ammesso alle detrazioni fiscali previste dal cosiddetto Decreto Rilancio ogni intervento di demolizione e ricostruzione e di messa in sicurezza antisismica con il miglioramento di almeno due classi di immobili già esistenti.

I riferimenti ai quali fare riferimento sono la legislazione vigente, gli strumenti urbanistici di Comuni e Regioni, che per proprio conto hanno la possibilità di introdurre anche incrementi di volumetrie da ricostruire rispetto a quelle demolite, così da favorire la rigenerazione del tessuto urbano così come il recupero e la qualificazione dell’intervento, per tali lavori inerenti le demolizioni e le ricostruzioni è necessario dotarsi del Permesso di costruire. 

La normativa modificata dal cosiddetto Decreto Rilancio ammette alla fruizione delle detrazioni fiscali, Superbonus 110%, le spese sostenute anche per interventi sulle cosiddette “unità collabenti” che sono fabbricati in tutto o in parte non agibili e non utilizzabili e non produttivi, ossia sono paragonabili a ruderi o manufatti altamente degradati che necessitano di importanti opere di ristrutturazione e catastalmente inseriti nella categoria F/2; ai fini del recupero del patrimonio edilizio esistente, le “unità collabenti” possono essere demolite e ricostruite ma anche accorpate volumetricamente con un altro fabbricato che sia anch’esso da ristrutturare per mezzo di demolizione e ricostruzione tale da risultare definitivamente un unico immobile con destinazione d’uso per civile abitazione.

Affidarsi a imprese competenti

Anche per questi interventi è obbligatorio l’acquisizione del titolo edilizio autorizzativo per i lavori e la richiesta del cambio di destinazione d’uso dell’originario manufatto, non più agibile, a civile abitazione. 

Per il conseguimento del bonus previsto è bene affidarsi ad imprese con esperienza nel settore edile e in special modo nel segmento delle demolizioni e ricostruzioni di fabbricati; aziende dotate di professionalità tecniche di alto livello, padroni della materia e delle normative attuative che regolano le fasi che attuano la fruizione del Superbonus 110%.

Imprese con maestranze e organizzazione capaci di eseguire correttamente i lavori e che siano possibilmente dotate o che conferiscano i materiali di risulta a impianti autorizzati al trattamento e al recupero degli inerti che provengono dalle demolizioni, in modo da rimettere in circolo il massimo possibile del materiale rigenerato nelle percentuali previste dalle norme di tutela ambientale, così come anche raccomandato dal Decreto Rilancio che introduce il Superbonus 110% e il coinvolgimento dei CAM (Criteri Ambientali Minimi), sia in ambito pubblico che privato e che ha stabilito l’obbligo per le imprese della certificazione di utilizzo dei materiali che siano congruenti con i requisiti previsti dai CAM medesimi. 

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