Vuoi allargare i metri di casa ma non hai abbastanza risparmi? Non preoccuparti c’è il Superbonus 110% progettato nel 2020! Scopriamo insieme di che cosa si tratta!
Siamo certi che sapete che per interventi di riduzione del rischio sismico di un edificio demolito e ricostruito con aumento volumetrico, le agevolazioni ci sono solo se i lavori di ristrutturazione con l’ampliamento dei metri quadri risultano dal titolo amministrativo, il quale autorizza che i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali.
Questo è quanto disciplinato dell’Agenzia delle Entrate nel Gennaio 20, in merito la circolare numero 24/20, dove è stato segnato che le agevolazioni spettano anche su interventi realizzati tramite demolizione e ricostruzione, i quali inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo tre, comma uno, lettera d del dpr 380/01.
E per gli interventi di demolizione e ricostruzione?
L’Agenzia delle Entrate ricorda che, in base alle nuove norme del DL 76/20 fanno parte degli interventi di ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e/o ricostruzione di strutture esistenti con diversa forma, prospetto, sedime e con caratteristiche plani volumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa anti sismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento si prevede nei soli casi ben previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.
Il titolo abilitativo è fondamentale
Rimane il permesso di costruire a supporto. Ovvero solo se l’intervento di demolizione e/o ricostruzione rientra tra quelli di ristrutturazione edilizia come risultante dal titolo amministrativo e i lavori rientrano nel Superbonus o di recupero del patrimonio edilizio l’istante potrà usufruire delle agevolazioni concesse.
Attenzione! La massima precisione nel presentare i documenti perchè sono tanti e devono essere tutti giusti e idonei alle normative, altrimenti si può rischiare di prolungare le procedure e non ottenere le agevolazioni.
Ricostruzione con ampliamento: le date di riferimento
L’Agenzia delle Entrate ha per prima cosa chiesto conferma sul fatto che le spese relative all’incremento di volume siano idonee al Superbonus e alle detrazioni fiscali solo a partire dal 17 luglio del duemilaventi, ossia dalla data di entrata in vigore del D.L. 76/20 che ha ampliato l’ambito della ristrutturazione, indicazione questa confermata dalla Commissione. Le spese relative all’incremento di volume, a seguito di interventi di demolizione e/o ricostruzione e ai fini del solo “Super Sismabonus”, sono ammesse alla detrazione fiscali ai sensi dell’articolo centodiciannove del D.L. 34/20 solo a partire dal 17 luglio del 2020, data in cui il D.L. 76/20 ha inserito l’aumento volumetrico, connesso agli interventi di cui sopra, non legato a “innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica” all’interno della definizione della “ristrutturazione edilizia” di cui all’articolo tre comma uno lettera d) del D.P.R. 380/01.
Non si accetta il Super Ecobonus sull’ampliamento
Sul Sisma bonus non è valido l’Ecobonus in quanto “al contrario del ‘Super Sisma bonus’ la detrazione fiscale legata al ‘Super ecobonus’ non si applica alla parte in più del volume ante-operam. Il diverso regime relativo alle due agevolazioni fiscali, rispetto all’ampliamento volumetrico conseguente agli interventi di demolizione e ricostruzione, può essere eliminato solo con una modifica alla legislazione vigente”.
Simabonus e le villette a schiera
Chiariamo ora delle cose sull’applicazione del Sisma bonus alle villette a schiera: questa agevolazione non è applicato per gli interventi sulle singole villette e se si tratta di edifici strutturalmente collegati.
Come chiarito infatti dalla Commissione, ai fini dell’applicazione del Sisma bonus bisogna fare riferimento all’Unità strutturale: “L’Unità strutturale è caratterizzata da comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per cui nel poterla individuare si terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere di elementi caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con la configurazione strutturale. L’Unità strutturale deve comunque garantire con continuità il trasferimento dei carichi in fondazione ed è delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse”.
L’agevolazione è invece ammessa nel caso in cui siano presenti giunti a creare discontinuità strutturale tra le unità stesse.
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