Vuoi ampliare la metratura di casa ed usufruire del Superbonus 110% istituito nel 2020? Scopri tutto ciò che c’è da sapere sull’argomento!
Siamo certi che saprete che per interventi di riduzione del rischio sismico di un edificio demolito e ricostruito con aumento volumetrico, le agevolazioni spettano solo se i lavori di ristrutturazione con l’ampliamento dei metri quadri risultino dal titolo amministrativo (es. permesso di costruire) che autorizza i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali.
Questo è quanto disciplinato dell’Agenzia delle Entrate nel Gennaio 2020, in merito la circolare n. 24/2020, dove è stato precisato che l’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art.3, comma 1, lettera d) del dpr 380/2001.
Superbonus 110% ed interventi di demolizione e ricostruzione
Per questo, il perimetro per l’utilizzo del Superbonus 110% è stato allargato dal DL Semplificazioni.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che, in base alle novità del DL 76/2020 rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.
La relazione della disposizione riguardante l’aumento volumetrico, dice inoltre che “L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. È evidente l’obiettivo della norma di evitare che la previsione nei piani di rigenerazione urbana di incentivi volumetrici in caso di interventi di demolizione e ricostruzione porti, in realtà, a qualificare l’intervento come una nuova costruzione soggetta ad un differente regime giuridico (in termini di titolo edilizio richiesto, onerosità dello stesso, disposizioni generali applicabili, ecc.)”.
Il titolo abilitativo è fondamentale
Resta necessario il permesso di costruire a supporto. Quindi solo se l’intervento di demolizione e ricostruzione rientra tra quelli di ristrutturazione edilizia come risultante dal titolo amministrativo e i lavori rientrano nel Superbonus o di recupero del patrimonio edilizio l’istante potrà fruire delle agevolazioni.
Vi raccomandiamo la massima precisione nella presentazione dei documenti perché sono molti e devono essere tutti conformi alle normative, altrimenti si rischia di prolungare le procedure e non ottenere le agevolazioni del Superbonus 110%.
Ricostruzione con ampliamento: le date di riferimento
L’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto chiesto conferma sul fatto che le spese relative all’incremento di volume siano ammissibili al Superbonus e alle detrazioni fiscali solo a partire dal 17 luglio 2020, ossia dalla data di entrata in vigore del D.L. 76/2020 che ha ampliato l’ambito della ristrutturazione, indicazione questa confermata dalla Commissione. Le spese relative all’incremento di volume, a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione ed ai fini del solo “Super Sismabonus”, sono ammesse alla detrazione fiscale ai sensi dell’art. 119 del D.L. 34/2020 solo a partire dal 17.07.2020, data in cui il D.L. 76/2020 ha inserito l’aumento volumetrico, connesso agli interventi di cui sopra, non legato a “innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica” all’interno della definizione della “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. 380/2001.
Per le autorizzazioni rilasciate prima della suddetta date, con la forma del permesso di costruire, si propone di richiedere, “se necessario e possibile, all’ente territoriale competente la modifica del titolo abilitativo già rilasciato allineando l’intervento alla ristrutturazione edilizia, visto che il provvedimento normativo emanato non prevede nessuna specifica retroattività”.
Non si accetta il Super Ecobonus sull’ampliamento
Sul Sismabonus non vale l’Ecobonus perchè “a differenza del ‘Super Sismabonus’ la detrazione fiscale legata al ‘Super ecobonus’ non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam. Il diverso regime relativo alle due agevolazioni fiscali, rispetto all’ampliamento volumetrico conseguente agli interventi di demolizione e ricostruzione, può essere eliminato solo con una modifica alla legislazione vigente”.
Simabonus e le villette a schiera
Vogliamo qui fare un importante chiarimento sull’applicazione del Sismabonus alle villette a schiera: questa agevolazione non è ammessa per gli interventi sulle singole villetta se si tratta di edifici strutturalmente collegati.
Come chiarito infatti dalla Commissione, ai fini dell’applicazione del Sismabonus bisogna fare riferimento all’Unità strutturale: “L’Us è caratterizzata da comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per cui, nell’individuarla, si terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere di elementi caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con la configurazione strutturale. L’Us deve comunque garantire con continuità il trasferimento dei carichi in fondazione e, generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse”.
L’agevolazione è invece ammessa nel caso in cui siano presenti giunti a creare discontinuità strutturale tra le unità stesse.
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