Il DL n. 76/2020 convertito in Legge n. 220/2020, decreto semplificazioni, ha introdotto la normativa cui attenersi in materia di demolizione e ricostruzione dei fabbricati, che modifica la normativa inserita nel testo unico dellโedilizia il n. 380/2001; con particolare riferimento alle definizioni degli interventi di demolizione e ricostruzione di immobili preesistenti e in tema di rispetto della disciplina delle distanze tra gli edifici in caso di intervento di demolizione e ricostruzione tra edifici giร esistenti.
In pratica nel nuovo art. 3, comma 1 lettera d) del Dpr n. 380/2001che definisce chiaramente il concetto di ristrutturazione edilizia, sono stati aggiunti tutti quegli interventi inerenti le demolizioni e ricostruzioni di tutti gli edifici esistenti che hanno la possibilitร di variare , rispetto alla normativa precedente che lo vietava, la sagoma del fabbricato, di variare anche i prospetti rispetto a quelli originali precedenti, di collocare il fabbricato, ove demolito, su unโarea diversa di sedime su cui impiantare la ricostruzione, di avariare la volumetria e la tipologia del fabbricato con lโintroduzione di tecniche innovative riferite allโadeguamento alla normativa antisismica, alla possibilitร di installare nuovi impianti tecnologici e ai fini della sostenibilitร ambientale anche lโinstallazione di elementi utili allโefficientamento energetico.
Eโ pertanto chiaramente ammesso alle detrazioni fiscali previste dal cosiddetto Decreto Rilancio ogni intervento di demolizione e ricostruzione e di messa in sicurezza antisismica con il miglioramento di almeno due classi di immobili giร esistenti. I riferimenti cui fare affidamento oltre alla legislazione vigente sono pure gli strumenti urbanistici dei comuni e delle Regioni che possono prevedere anche incrementi, ai fini della ricostruzione, delle volumetrie demolite con il beneficio della rigenerazione del tessuto urbano e del recupero e qualificazione dellโintervento con nuova ricostruzione dellโedificio abbattuto, per i lavori previsti di demolizione e ricostruzione necessita in ogni caso dotarsi di nuovo titolo edilizio cioรจ del Permesso di costruire.
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La normativa modificata dal cosiddetto Decreto Rilancio ammette alla fruizione delle detrazioni fiscali, Superbonus 110%, le spese sostenute anche per interventi sulle cosiddette โunitร collabentiโ che sono fabbricati in tutto o in parte non agibili e non utilizzabili e non produttivi, ossia sono paragonabili a ruderi o manufatti altamente degradati che necessitano di importanti opere di ristrutturazione e catastalmente inseriti nella categoria F/2; ai fini del recupero del patrimonio edilizio esistente, le โunitร collabentiโ possono essere demolite e ricostruite o accorpate, dal punto di vista volumetrico, ad altro fabbricato da ristrutturare o demolito e da ricostruire che risulti infine un unico immobile destinato ad abitazione.
Anche per questi interventi รจ necessario dotarsi di titolo edilizio autorizzativo dei lavori con indicato espressamente il cambio di destinazione dโuso dellโoriginario manufatto non agibile a civile abitazione, oltre allโosservanza di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sul Superbonus 110%.
Ai fini del conseguimento del bonus previsto, per questi lavori รจ bene affidarsi ad aziende con esperienza nel campo edile nel settore delle demolizioni e ricostruzioni di fabbricati, che abbiano lโindispensabile supporto di professionalitร tecniche di alto livello, conoscitori della materia nonchรฉ delle normative attuative che regolano le varie fasi che porteranno allโeffettiva fruizione del Superbonus 110%.
Aziende con maestranze eccellenti organizzazione capace di eseguire qualsiasi tipo di demolizione e ricostruzione e che siano possibilmente dotate o che conferiscano ad un impianto autorizzato il trattamento e recupero degli inerti provenienti dalle demolizioni e che rimettano in circolo il materiale rigenerato nella misura prevista dalle norme per la tutela ambientale, cosรฌ come raccomandato anche dal Decreto Rilancio che con lโintroduzione del Superbonus 110% e il coinvolgimento dei CAM, Criteri Ambientali Minimi, sia nel settore pubblico che nel settore privato ha stabilito la necessitร per le imprese, della certificazione dellโutilizzo di materiali congruenti con i requisiti previsti dai CAM medesimi.