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I CAM-Criteri Ambientali Minimi

CAM LATERIZI

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali che servono a capire la soluzione di progetto, il prodotto o/e il servizio più adatto nei riguardi del ciclo di vita dell’edificio.

Nella normativa italiana i Criteri Ambientali Minimi sono definiti dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e sono usati con decreto del Ministero dell’Ambiente.

Il Decreto Ministeriale dell’11 ottobre 2017 ovvero quello che emana i Criteri ambientali minimi e l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per le nuove costruzioni, così come per la ristrutturazione e anche per la manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della p.a., è una norma in uso in virtù dellart. 34 del Decreto Legge n. 50 del 2016 del Codice degli Appalti che ne ha reso obbligatoria lapplicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.

Questo obbligo fa si che la politica nazionale in materia di appalti pubblici green sia precisa con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale, promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili e diffondere occupazione “green”.

È di tanta importanza la sezione relativa alle “Specifiche tecniche dei componenti edilizi” che fa riferimento in modo puntuale a tutti i materiali costitutivi dell’edificio.

Nel settore delle costruzioni, la legislazione ha imposto obblighi per la qualifica tecnica prestazionale a cui i CAM hanno aggiunto il bisogno del rispetto di precisi criteri.

Parliamo anche di alcune norme di carattere generico che il progettista deve usare per costruire, ristrutturare e anche per la manutenzione.

In base ai nuovi criteri, il progettista deve avvalorare:

  1. il recupero di edifici già esistenti
  2. il riutilizzo di aree messe da parte
  3. la posizione di materiale in aree urbanizzate.

Il progetto deve dare poi del risparmio idrico, dell’illuminazione naturale e dell’approvvigionamento a livello energetico da fonti rinnovabili, oltre che l’inserimento corretto nel paesaggio e la sistemazione di aree green.

È necessario poi preferire l’uso di materiali prodotti da materie prime rinnovabili, e che essi siano reperibili con la minima distanza, così come per i prodotti da costruzione e che il miglioramento delle prestazioni dell’edificio sia certificatile. Da quest’anno, tutti gli edifici di nuova costruzione devono risultare per forza eficizi “NZEB”.

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Le norme di riferimento per i materiali da costruzione

Il Regolamento europeo numero 305 del 2011 sui Prodotti da Costruzione emette specifiche tecniche per la commercializzazione dei prodotti da costruzione con l’applicazione obbligatoria nella Comunità Europea.

Queste normative sono capaci di adempiere ai 7 requisiti di base che si riferiscono alle opere di costruzione che sono caratteristiche essenziali dei prodotti:

  • Resistenza meccanica e stabilità
  • Sicurezza in caso di incendio
  • Igiene, salute e ambiente
  • Sicurezza e accessibilità in uso
  • Protezione contro il rumore
  • Risparmio energetico e ritenzione di calore
  • Uso sostenibile delle risorse naturali.

Il Segreto Legislativo n.106 del 2017 ha poi provveduto ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento dell’Unione Europea.

Quando un prodotto da costruzione è nell’ambito di applicazione di una norma o è conforme a una Valutazione Tecnica Europea, chi produce deve redigere una dichiarazione di prestazione che includa delle prestazioni garantite da chi produce il materiale/prodotto, cui progettista, direttore dei lavori e collaudatore possono/devono fare riferimento; deve anche apporre la marcatura CE che attesta che le informazioni che accompagnano il prodotto sono state ottenute in accordo col Regolamento europeo e quindi sono considerate affidabili.

I fabbricanti si accertano che siano svolte procedure corrette a garantire che la produzione in serie conservi la prestazione ottimale. Ci sono 5 sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei materiali: questi si basano su certificati o/e rapporti di prova.

Regolamento 305/2011: il 7° requisito

Per il requisito uso sostenibile delle risorse naturali”, dovrebbe tener conto della possibilità di riciclo delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione, di quanto durano nel tempo le opere di costruzione e dell’uso di materie prime ecologicamente compatibili.

Per la valutazione a livello di sostenibilità delle risorse e dell’impatto delle costruzioni sull’ambiente esterno si deve fare uso delle dichiarazioni ambientali di prodotto.

Etichette ambientali e la verifica dei requisiti CAM

Per valutare la così detta eco-compatibilità di un materiale edilizio i Criteri Ambientali Minimi fanno riferimento alle etichette ambientali che forniscono info sul ciclo di vita del prodotto, con riferimento all’utilizzo di materie prime, all’utilizzo di energia, all’emissione di CO2 e allo smaltimento finale sotto forma di rifiuti.

Le etichette ambientali si scindono in etichette pubbliche o etichette private in base al fatto che facciano capo a organismi pubblici, oppure a gruppi industriali o/e associazioni di categoria.

Le ecoetichette possono essere obbligatorie o volontarie.

Sono etichette volontarie, certificate da enti terzi, quelle rispondenti alla normativa ISO 14024 (Tipo I) e ISO 14025 (Tipo III).

L’Etichetta ambientale di tipo I è un marchio dell’Unione Europea di qualità ecologica che premia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale; attesta che il prodotto o il servizio ha un ridotto impatto ambientale valutato nel suo intero ciclo di vita. Viene richiesta alla Comunità Europea. Si riferisce solo a 2 tipologie di prodotti: pavimenti e vernici.

L’Etichetta ambientale di tipo II definita anche ASSERZIONE AMBIENTALE AUTODICHIARATA, è una dichiarazione, che indica un aspetto ambientale di un prodotto, un componente o imballaggio.

L’Etichetta ambientale di tipo III, queste vengono definite EPD – DICHIARAZIONI AMBIENTALI DI PRODOTTO (o DAP) che dichiara le prestazioni ambientali di un prodotto, così come gli impatti ambientali dell’EPD sono calcolati sul Ciclo di Vita.

Le etichette ambientali, con le certificazioni dei sistemi di gestione ambientale, sono importanti strumenti di comunicazione ambientale per rendere trasparenti le prestazioni ambientali e fornire ai consumatori informazioni dettagliate.

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