Grazie alle modifiche avvenute lo scorso anno, oggi il Superbonus spetta anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione, con o senza maggiorazione di volume, che sono inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia, al fine di migliorare lโedificio a livello antisismico e a livello energetico. Ma scopriamo insieme piรน da vicino cosa significa, di che normative parliamo e quali sono i vincoli annessi a tutto ciรฒ.
Le novitร sul piatto del โDecreto Rilancioโ e โDecreto Semplificazioniโ
Le novitร che sono state messe in campo con il โDecreto Rilancioโ e con il โDecreto Semplificazioniโ mettono in luce gli interventi di โDemolizione e ricostruzioneโ come via privilegiata per rinnovare in modo corretto il parco edilizio a livello nazionale ovviamente nel pieno rispetto di tutti i parametri tecnici ed il raggiungimento dei massimi livelli di efficienza a livello energetico e a livello di sicurezza sismica, che non potrebbero essere ottenibili con altri interventi di riqualificazione dellโedificio giร in essere.
Sono molte le domande in riferimento ai casi di applicabilitร del bonus, al calcolo dei massimali di spesa, alla definizione delle unitร immobiliari e alla possibilitร di arrivare alle agevolazioni anche per lโampliamento di volume degli edifici.
Il Decreto Legislativo n.76 del 2020 ha apportato delle modifiche importanti al testo unico dellโedilizia (DPR 380/01) in tema di interventi di “demolizione e ricostruzione” e cioรจ:
- la modifica dell’immobile preesistente, art. 3, comma 1, lettera d), che si riferisce alla definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia, nello specifico riguardo agli interventi di demolizione e ricostruzione di immobili giร esistenti;
- la distanza tra edifici, art. 2-bis, comma 1-ter, per il rispetto della disciplina delle distanze tra edifici in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici che sono giร locati.
Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono anche quelli che riguardano lโampliamento di volume e possono avere il Superbonus 110% a delle condizioni precise. Queste le conclusioni a cui si arriva capendo la rettifica dellโAgenzia delle Entrate del 2020.
LโAgenzia delle Entrate esplica anche come si comprende il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione fiscale e cosa succede quando gli immobili, prima dellโinizio dei lavori, sono classificati come collabenti o in altre categorie del catasto, che sono diverse da quella di residenza.
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Demolizione e ricostruzione con ampliamento
La risposta dellโAgenzia delle Entrate si apre a tre argomenti:
- la possibilitร di avere il Superbonus sugli immobili collabenti;
- la possibilitร di avere il Superbonusย sulla parte ampliata;
- il metodo di calcolo del tetto di spesa accreditato con le detrazioni.
ย Il Superbonus 110% per gli edifici collabenti
LโAgenzia delle Entrate ha stabilito che gli edifici collabenti possono avere il Superbonus perchรฉ, anche se sono inagibili in parte o tutti, e non produttivi di un reddito, possono comunque essere presi in considerazione come degli edifici esistenti, perchรฉ parliamo di manufatti giร costruiti e individuati a livello catastale. Alla fine dei lavori, quelle strutture devono rientrare in una delle categorie del catasto che rientrano e sono ammesse al beneficio, quindi essere classificati come immobili residenziali, salvo determinate eccezioni.
Il Superbonus 110% per ricostruzione con ampliamento
LโAgenzia delle Entrate ha detto che si puรฒ arrivare al Superbonus per gli interventi fatti tramite lavori di demolizione e ricostruzione inquadrabili come ristrutturazione edilizia grazie allโarticolo 3, comma 1 lettera d) del Testo Unico dellโedilizia. Gli interventi di ristrutturazione edilizia includono i lavori di demolizione e di ricostruzione di edifici giร esistenti con una diversa sagoma, differenti prospetti, differente sedime e delle caratteristiche a livello di volumetria e planimetria e tipologiche. Il testo Unico dร anche la possibilitร , nei soli casi previsti dalla normativa in vigore e dagli strumenti urbanistici comunali, gli ampliamenti di volume anche per dare supporto alla rigenerazione urbana.
Gli edifici preesistenti โ oggetto di demolizione e ricostruzione โ devono risultare โlegittimamenteโ ubicati rispetto ad altri immobili, in posizione tale da non rispettare specifiche norme in materia di distanze (ivi comprese quelle contenute nel d.m. 1444/1968), di guisa che non ne sarebbe consentita lโedificazione ex novo. In questi casi, la ricostruzione รจ possibile in deroga alle norme in questione, e quindi col mantenimento delle distanze preesistenti se non รจ possibile la modifica dellโoriginaria area e solo se lโedificio di origine รจ stato realizzato conforme alla normativa.
Al fine di validare la legittima realizzazione dellโimmobile giร esistente, cโรจ la previsione dellโarticolo 9-bis che viene inserita dal dlgs 76/2020, con la documentazione da cui ricavare lo โstato legittimoโ di un edificio.
In questi casi รจ possibile attuare gli ampliamenti di volume, anche fuori sagoma e con il superamento dellโaltezza max dellโedificio demolito, ma รจ necessario rispettare la distanza precedente.
LโAgenzia ha sottolineato che รจ necessario rispettare 2 condizioni:
- nel provvedimento che avvale i lavori deve essere presente il fatto che si tratta di un intervento di conservazione del patrimonio edilizio giร esistente e non di nuova costruzione;
- deve emergere il cambio di destinazione dโuso da qualsiasi a residenziale.
Il Superbonus 110% e il calcolo di spesa e delle detrazioni massime
LโAgenzia ha sottolineato che, per il calcolo dei tetti di spesa e delle detrazioni, รจ necessario fare riferimento alla situazione dellโedificio pre intervento.ย
Le diverse fattispecie dโinterventi agevolabili
Lโarticolo 119 del Dlgs 34/2020 annette una detrazione pari al 110% delle spese che riguardano specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici. La detrazione รจ scissa dagli aventi diritto in 5 quote annuali di stesso importo e in 4 quote annuali di stesso importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022.
Il superbonus spetta anche per gli interventi trainati, relativi allโefficientamento energetico, nei limiti di spesa previsti e quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi.
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