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Ricostruzione e demolizione: di cosa parliamo?

Ricostruzione e demolizione di cosa parliamo

Cosa intendiamo per demolizione e ricostruzione?

La definizione di โ€œdemolizione e ricostruzioneโ€ รจ riportata nella โ€œLegge Comprensiva Ediliziaโ€, e prevede che tale intervento possa essere classificato come โ€œsolo quando il nuovo fabbricato ha la stessa volumetria, forma e gli interventi sono classificati come ristrutturazioni edilizie, salvo innovazioni che sono applicabili solo alla legislazione antisismica.โ€

Si tratta di una definizione importante che consente di semplificare lโ€™iter autorizzativo (non รจ richiesto alcun permesso di costruire, ma รจ sufficiente un semplice titolo di qualifica di default denominato Scia) per usufruire delle agevolazioni fiscali, e poichรฉ la ristrutturazione edilizia รจ un intervento volto a tutelare e edifici esistenti, il proprietario ha il diritto di mantenere i parametri edilizi e urbanistici (altezza, distanza, destinazione dโ€™uso, volume, superficie) indipendentemente dalle successive modifiche delle norme urbanistiche.

Le nuove evoluzioni della normativa: vediamole insieme

1. Nel corso degli anni la definizione di โ€œdemolizione e ricostruzioneโ€ ha subito unโ€™evoluzione normativa, in particolare: Il decreto n. 301/2002 ha ampliato il volume e la forma del nuovo edificio per essere ancora una definizione obbligatoria, ma non vi รจ piรน alcun vincolo al rispetto dellโ€™area del sito originale.

2. Con Circolare n. 4174/2003, il Ministero delle Infrastrutture ha chiarito che non รจ possibile ricostruire lโ€™immobile in altra sede o collocarlo nello stesso lotto in maniera del tutto discrezionale e specifica.

3. La prima ipotesi รจ esclusa, perchรฉ si tratta comunque di un intervento rientrante nella categoria del restauro, per cui lโ€™ubicazione dellโ€™altra area contrasterร  nettamente con questo obiettivo come per la seconda ipotesi, si ritiene che solo nella ristrutturazione edilizia nella posizione relativa alla precedente area del locale durante il periodo dovrebbe essere considerata ammissibile, purchรฉ si tratti di varianti non essenziali.

4. Il Decreto (D.L. 69/2013) ha introdotto nuove modifiche al D.P.R. 380/01 In merito alla definizione di ristrutturazione edilizia. Allโ€™articolo 30, comma uno, lettera c), il decreto prevede che anche in caso di cambiamento di forma, purchรฉ sia rispettata la volumetria preesistente, la demolizione e la ricostruzione sono qualificate come ristrutturazione. Ciรฒ significa che sebbene la โ€œdeformazioneโ€ prima della demolizione e ricostruzione sia una nuova costruzione e quindi richieda un permesso di costruire, ora puรฒ essere fatta attraverso una semplice Scia. Pertanto, il vincolo di forma viene eliminato in modo permanente. Inoltre, poichรฉ la forma รจ strettamente correlata allโ€™area del sito, si puรฒ concludere che lโ€™area del sito potrebbe non essere pienamente rispettata.

5. In unโ€™interrogazione parlamentare del gennaio 2014, il Vice Ministro dellโ€™Economia ha confermato la possibilitร  di definire un intervento di demolizione. Quindi un lavoro di demolizione e ricostruzione cade in ristrutturazione edilizia e quindi puรฒ avere dei vantaggi, nel caso si rispetti la volumetria iniziale e lโ€™area di sedime o che presenti un piccolo spostamento rispetto allโ€™area di volume dโ€™origine.

Demolizione e ricostruzione con i Superbonus 110%

Il decreto legislativo 19 maggio 2020 รจ stato convertito in legge, n.34, c.d. โ€œdecreto ripartenzaโ€ e nel decreto legislativo 16 luglio 2020, n. Il 76 il c.d. โ€œordinanza di semplificazioneโ€ ha introdotto misure di incentivazione dellโ€™efficienza energetica e del bonus antisismico di particolare rilievo, inoltre ha notevolmente ampliato il concetto di โ€œdemolizioni e ricostruzioniโ€ inteso come ristrutturazione edilizia, quindi compatibile con lโ€™applicazione dei bonus fiscali, che sia Nuovo o esistente.

In vista di queste misure, gli interventi di โ€œdemolizione e ricostruzioneโ€ diventano quindi unโ€™ottima occasione per riqualificare il parco architettonico nazionale al fine di garantire il rispetto dei piรน elevati standard di efficienza energetica degli edifici e di sicurezza sismica, pena lโ€™impossibilitร  di ottenere lโ€™esistente attraverso la riqualificazione e miglioramento.

Questo contributo aggiorna il quadro normativo risultante e esemplifica lโ€™opportunitร  del 110% di utilizzare Superbonus in questa situazione.

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Demolizione e ricostruzione: i riferimenti legislativi aggiornati

La legge dellโ€™11 del settembre 2020 numero 120, ovvero la conversione del decreto legislativo 16 luglio 2020 numero 76, detto legge semplificata, ha approvato il D.P.R. n. 380.

Questo al fine di semplificare e velocizzare le procedure edilizie, ridurre lโ€™onere per cittadini e imprese, garantire il restauro e la qualificazione degli edifici esistenti, e lo sviluppo dei processi di riqualificazione urbana ed efficienza energetica, ma anche di sicurezza sismica e di contenimento del consumo di suolo.

Lโ€™articolo 10 della legge n. 120 del 2020 amplia anche il campo dellโ€™intervento di restauro architettonico dellโ€™art. 3 โ€œLa definizione di intervento architettonicoโ€, e ha inserito il comma 1 del DPR, lettera d) 380/2001 che dice che per gli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici giร  esistenti con diversi sagoma, diversi prospetti, differente sedime e skills planivolumetriche e anche tipologiche, con delle innovazioni necessarie per lโ€™adeguamento alla normativa antisismica, per lโ€™applicazione della normativa sullโ€™accessibilitร , e per lโ€™installazione di impianti tecnologici e per lโ€™efficientamento a livello di energia.

Lโ€™intervento puรฒ prevedere anche, nei soli casi previsti dalla legge vigente o dagli strumenti urbanistici del comune, ampliamenti di volumetria anche per incoraggiare gli interventi di rigenerazione a livello urbano.

Poi per ristrutturazione edilizia ci sono gli interventi al ripristino di edifici, o parti di questi, oppure crollati o/e demoliti, con la loro ricostruzione, a patto che sia possibile accertarne la preesistente fattura.

Inoltre, allโ€™articolo 2-bis del D.P.R. 380 del 2001: โ€œDeroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricatiโ€, comma 1-ter, รจ stato precisato che per ogni intervento che vede la demolizione e/o ricostruzione di edifici, anche dove le grandezze del terreno in essere non vedano la modifica dellโ€™area di pianta per il rispetto delle distanze min. tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione รจ in ogni caso consentita nei limiti delle distanze preesistenti.

Gli ampliamenti di volumi eventualmente riconosciuti per lโ€™intervento possono essere creati anche con ampliamenti al di fuori della sagoma e con il superamento dellโ€™h max dellโ€™edificio giร  demolito, sempre nei limiti delle distanze preesistenti.

La demolizione e la ricostruzione rappresentano lo strumento ottimale per rinnovare davvero il nostro patrimonio edilizio ampliando la sicurezza, la qualitร , il comfort abitativo e anche riducendo il fabbisogno energetico.

Queste procedure sono oggi di grande vantaggio sia per motivi tecnici che anche economici:

โ€ข Permettono di creare edifici dotati della max sicurezza sismica, della max efficienza energetica e di livelli di comfort che รจ davvero impossibile avere con interventi parziali di miglioramento sismico e/o di efficientamento energetico;

โ€ข Le agevolazioni fiscali disponibili rendono questi interventi economicamente sostenibili e convenienti anche in confronto a interventi parziali.

Il Consorzio POROTON(r) Italia, con tutta la sua esperienza, offre il proprio supporto tecnico per poter individuare le migliori soluzioni costruttive per le strutture verticali dellโ€™involucro edilizio.